LA LEGGE DELLA REGIONE LAZIO N. 8/24 MAGGIO 2022 – “MODIFICHE LEGGE REGIONALE ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA TURISTICO” E I MARGINI PER LA LIMITAZIONE DEGLI AFFITTI BREVI A ROMA
Intervenire sulla limitazione degli affitti brevi a Roma è quanto mai urgente data la situazione di palese sovraccarico in tutta la città e in vista del Giubileo.
Su questo a Regione Lazio si è espressa già dal 2022 attraverso la Legge regionale n. 8 del 24 maggio di riorganizzazione del sistema turistico laziale (Modifiche legge regionale 6 agosto 2007, n.13).
La norma, orientata all’obiettivo di una maggiore diffusione del turismo nella regione, oggi eccessivamente concentrato sulla Capitale, attribuisce – in un importante passaggio finora trascurato dal Capidoglio – specifiche possibilità a Roma capitale per la limitazione degli affitti brevi ad uso turistico nella città. L’intento di limitare il numero e la proliferazione degli affitti brevi ad uso turistico nel quadro di una riorganizzazione complessiva del sistema turistico regionale viene espresso nel passaggio in cui si afferma che :“Ai fini della salvaguardia ambientale e paesaggistica e del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale, nonché della sostenibilità ambientale, infrastrutturale, logistica, della mobilità e della vivibilità necessaria alla fruizione dei luoghi da parte della collettività, Roma Capitale può individuare criteri specifici in riferimento a determinati ambiti territoriali (neretto nostro, ndr) per lo svolgimento di attività di natura non imprenditoriale di locazione di immobili ad uso residenziale per fini turistici, nel rispetto dei principi di stretta necessità, proporzionalità e non discriminazione” (art. 5 “Funzioni dei Comuni e di Roma Capitale”, comma 3-ter).
Un passaggio su cui si è immediatamente espresso l’AGCM con parere negativo. Secondo questo organismo la Legge della Regione Lazio sarebbe stata “da reputarsi in contrasto con i principi nazionali e comunitari in materia di concorrenza” in quanto costituirebbe “un’ingiustificata restrizione della libertà di iniziativa economica” e “rappresenterebbe una “discriminazione rispetto all’esercizio delle altre attività turistico-ricettive” in quanto “La disposizione relativa alla disciplina della sola attività di natura non imprenditoriale di locazioni di immobili ad uso residenziale per fini turistici introdotta con la legge regionale n. 8/2022 costituisce non solo un’ingiustificata restrizione della libertà di iniziativa economica, ma rappresenta altresì una discriminazione nei confronti sia delle attività ricettive svolte in forma imprenditoriale, sia delle altre attività ricettive svolte in forma non imprenditoriale non espressamente indicate nella norma, quali ad esempio le attività di casa vacanza e di bed and breakfast, risultando quindi non proporzionate e discriminatorie, in quanto operanti solamente con riferimento a una particolare categoria di attività turistico-ricettive”.
Una contraddizione su cui non sembra che le autorità locali abbiano finora ritenuto di doversi esprimere. Resta quindi probabilmente invariata la possibilità offerta dalla norma regionale a Roma Capitale per proteggere la città dal devastante fenomeno degli affitti brevi.