La sentenza del TAR del Lazio sul check-in a distanza
Emessa in seguito al ricorso di FARE (Federazione Associazioni Ricettività Extralberghiere) la sentenza n. 102110 del 27/05/2025 del TAR del Lazio ha annullato la Circolare del ministero dell’Interno del 18 novembre 2024 che prescriveva, chiarendo quanto già previsto nell’art. 109 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), l’obbligo dei gestori delle strutture ricettive, anche extralberghiere, di identificare i propri ospiti verificando ‘de visu’, per ragioni di sicurezza, la corrispondenza fra la foto del documento d’identità e la persona fisica.
Le motivazioni della sentenza del TAR sono state:
- Eccessiva burocrazia del controllo ‘de visu’
- Il controllo de visu non garantisce di per sé la sicurezza
- La Circolare ministeriale non ha addotto motivazioni sufficienti a determinare la necessità del controllo de visu, che il TAR (motivazione 1) ha giudicato un appesantimento burocratico.
Inoltre, secondo il TAR, la Circolare del ministero avrebbe dovuto prendere in considerazione le possibilità tecnologiche oggi esistenti per verificare, con maggiore sicurezza del check-in a distanza effettuato tramite invio online dei documenti, l’identità da remoto.
Le nostre osservazioni sulla sentenza del TAR si limitano qui a due aspetti:
- le soluzioni tecnologiche più avanzate per permettere il check-in da remoto in condizioni di sicurezza sembrano al momento insufficienti a soddisfare l’esigenza specifica di un reale riscontro fra identità dichiarata e persona reale; né d’altra parte soluzioni tecnologicamente più avanzate, effettivamente in grado di corrispondere allo scopo sembrano al momento accessibili, anche considerata la realtà dell’ospitalità extralberghiera italiana
- appare particolarmente significativa la motivazione secondo cui l’accertamento ‘de visu’, in quanto tale, accresce il livello di sicurezza in quanto non garantisce che gli ospiti effettivi della struttura siano quelli verificati in prima istanza. È una considerazione in sé più che condivisibile, ed è una delle ragioni per cui, per sua natura, la ricettività extralberghiera costituisce un modello sbagliato di ospitalità turistica in quanto non garantisce, né può garantire, alcuna certezza sull’identità dei propri ospiti durante l’intero arco del periodo di soggiorno. Nei fatti quindi la sentenza del TAR denuncia l’insicurezza intrinseca delle strutture di ospitalità extralberghiera in quanto non presidiate da una figura dedicata h24.
Alla luce della sentenza, la situazione torna in ogni caso nell’incertezza. Il TAR del Lazio non riabilita infatti di per sé il check-in da remoto. Si è inoltre appreso da un’agenzia ANSA del 18 giugno 2025 che il Viminale stava predisponendo il ricorso al Consiglio di Stato contro il pronunciamento del TAR, confermato nei giorni immediatamente successivi da alcuni siti online. Al riguardo non resta dunque che attendere gli sviluppi giuridici della vicenda.
Stando infine specificamente a Roma occorre precisare che l’utilizzo delle key-box per la “consegna” delle chiavi d’accesso al condominio e agli appartamenti rimane indiscutibilmente vietato per ragioni di decoro nelle aree pubbliche e sugli edifici, anche privati, rientranti nel perimetro della “Carta per la qualità” (grossomodo l’area compresa nelle mura aureliane) dal regolamento di Polizia municipale del 6 giugno 2019 (Deliberazione dell’Assemblea capitolina n. 43) all’art. 4, lettera g “Norme di comportamento”.
Per leggere e scaricare un commento giuridico di Giacomo Menegus della sentenza clicca qui https://www.lacostituzione.info/index.php/2025/06/09/cosa-non-torna-nella-sentenza-del-tar-lazio-sul-self-check-in/
Per leggere e scaricare il testo della sentenza del Tar clicca qui https://riabitiamoroma.it/wp-content/uploads/2025/06/TAR-Lazio-sentenza-check-in-a-distanza-27-maggio-2025-1.pdf
Per leggere e scaricare la Circolare del ministero dell’Interno clicca qui https://riabitiamoroma.it/wp-content/uploads/2024/12/Circolare-Ministero-Interno-18-11-2024-identificazione-persone-nelle-strutture-ricettive.pdf