Il TAR della Toscana respinge i 19 ricorsi contro il Regolamento fiorentino sugli affitti brevi
Il TAR della Toscana, con sentenza n. 925/2026 del 14 maggio, ha respinto i 19 ricorsi (tutti!) che associazioni di gestori, property managers e anche privati cittadini avevano intentato contro il Regolamento comunale sugli affitti brevi di Firenze ravvedendovi violazioni dei principi costituzionali sulla proprietà privata e libertà d’impresa.
La sentenza del TAR sancisce il diritto dei Comuni che, a determinate condizioni, possono regolamentare, attraverso gli affitti brevi, l’eccesso di turismo quando questo assuma caratteristiche e dimensioni che interferiscono negativamente con il diritto all’abitare e la vivibilità cittadina.
La sentenza del TAR toscano, basata sul principio che “la conservazione del patrimonio storico e artistico costituisce un motivo imperativo di interesse generale”, conferma la liceità del Regolamento fiorentino che, nelle sue grandi linee, prevede che:
- Solo gli esercizi già regolarmente attivi nel 2024 possano proseguire la loro attività
- Gli esercizi di locazione turistica extralberghiera debbano disporre di una specifica autorizzazione comunale all’esercizio, che questa abbia una durata non superiore ai 5 anni e che non sia trasferibile in caso di vendita o di inattività superiore a 12 mesi
- Gli appartamenti locati in affitto breve debbano avere una superficie minima di 28 mq, con specifiche di metratura per i diversi locali interni
- Non sia ammesso alcun nuovo esercizio di affitto breve nel Centro storico/sito Unesco.
Grazie a questa sentenza, e a quella precedente della Corte di Costituzionale (n. 186/2025) che aveva bocciato il ricorso intentato dal Governo contro il Testo unico sul Turismo della Regione Toscana, Firenze – come già annunciato dalla Sindaca Funaro – si accinge ora ad estendere le limitazioni previste dal Regolamento fiorentino anche alle aree extra-Unesco rilevate dagli studi come sature nel rapporto fra posti letto destinati ai residenti e al turismo.
