Il Consiglio di Stato impone un nuovo stop al self check-in
Dopo una battaglia giudiziaria che aveva visto il Tar del Lazio dare ragione ai proprietari e gestori di affitti brevi l’ultimo grado della giustizia amministrativa ha ribaltato la situazione.
La sentenza del Consiglio di Stato (n. 9101/2025 sezione III) del 21 novembre 2025 ha reintrodotto l’obbligo per i gestori di tutte le strutture ricettive, comprese le locazioni brevi, di identificare di persona gli ospiti. Viene così accolto l’appello del Ministero dell’Interno successivo all’emanazione della sentenza n. 10210/2025 del TAR Lazio che aveva invalidato la Circolare ministeriale (emanata in data 18 novembre 2024 e interpretativa dell’art. 109 del T.U.L.P.S. – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) sull’obbligo del riconoscimento de visu degli ospiti.
Le motivazioni principali della sentenza del Consiglio di Stato sono state che:
- la Circolare impugnata ha natura interpretativa e non innovativa
- l’obbligo di identificazione ‘de visu’ è un dovere già vigente dal 1931
- l’identificazione a distanza, tramite l’invio di documenti e codici automatici, non soddisfa il criterio di sicurezza pubblica proprio dell’art. 109 del TULPS
- la verifica dell’identità dell’ospite deve avvenire con modalità idonee a certificare la corrispondenza tra la persona fisica e il documento d’identità.
Sarà dunque nuovamente necessario verificare la corrispondenza tra il titolare del documento di identità fornito all’arrivo e l’ospite che alloggerà effettivamente nella struttura.
La sentenza ha aperto però anche all’utilizzo di nuove tecnologie, per effettuare tale verifica. Come si legge, infatti: “essa potrebbe essere effettuata mediante appositi dispositivi di videocollegamento predisposti dal gestore all’ingresso della struttura purché idonei ad accertare, hic et nunc, l’effettiva corrispondenza tra ospite e titolare del documento di identità, esibito o trasmesso con altro canale telematico all’atto dell’accesso alla struttura”.
Di fatto, ad essere escluse sembrano solamente le modalità di check-in meno affidabili, come quelle legate all’invio delle foto dei documenti e dei codici delle key box a distanza, senza alcuna effettiva verifica delle identità. Spetterà con ogni probabilità al Ministero dell’Interno definire con la necessaria precisione, e al di là delle varie “soluzioni” prospettate fin dalle prime ore dai portatori d’interessi, quali saranno i legittimi strumenti di identificazione.
