La Corte costituzionale boccia due articoli della Legge regionale dell’Emilia-Romagna “Disciplina degli immobili destinati al locazione breve in Emilia Romagna” ma approva le motivazioni alla base della legge

Lo scorso 9 ottobre la Corte costituzionale ha depositato la sentenza n. 164/2026 relativa al ricorso promosso dal Governo contro la legge della Regione Emilia-Romagna 19 dicembre 2025, n. 10 (“Disciplina degli immobili destinati a locazione breve in Emilia-Romagna”).

Nella sentenza sono stati ritenuti illegittimi solo gli articoli 4 e 5:

  • l’articolo 4 imponeva il cambio di destinazione d’uso per gli immobili destinati agli affitti brevi, senza distinguere adeguatamente tra utilizzi occasionali e utilizzi più intensivi;
  • l’articolo 5 consentiva ai Comuni di introdurre limiti urbanistici facendo perno proprio sulla nuova destinazione d’uso.

La Corte ha giudicato illegittime entrambe le disposizioni per violazione degli articoli 3 e 41 della Costituzione, in particolare per la disparità di trattamento e la sproporzione delle misure, escludendo però che le norme fossero illegittime per invasione della competenza statale in materia di concorrenza. La sentenza non ha quindi escluso, come intendeva sostenere il Governo, che alle Regioni e ai Comuni sia precluso di intervenire sul fenomeno dell’overtourism e di adottare strumenti di regolamentazione urbanistica adeguati. Anzi, la Corte riconosce al punto 8.1 della motivazione che le Regioni possono intervenire sulla disciplina delle locazioni turistiche e che il livello regionale e quello locale sono, in linea di massima, più adatti a conciliare gli interessi dei proprietari con quelli sociali e urbanistici. Inoltre la Corte ha riconosciuto che contrastare l’overtourism e tutelare la disponibilità di case per residenti, lavoratori e studenti sono obiettivi meritevoli di protezione e che, in altri termini, la tutela della residenzialità costituisce un interesse pubblico legittimo, purché la scelta degli strumenti sia rigorosa, motivata e proporzionata.

La sentenza ha alimentato lo scontro politico già in atto sul tema nel Paese. Considerato che le motivazioni e l’impianto generale della legge sono stati valutati dalla Corte come validi, la Regione ha dichiarato di voler correggere gli articoli contestati. A loro volta Fratelli d’Italia e le Associazioni dei gestori hanno, al contrario, interpretato la sentenza come una conferma della loro ipotesi di illegittimità di una legge considerata ideologica e lesiva della proprietà privata e della libertà d’impresa.

Per approfondire il testo originale, puoi consultare la sentenza n. 164/2026 sul sito della Corte costituzionale.https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/164