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IL DISEGNO DI LEGGE DEL PARTITO DEMOCRATICO “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOCAZIONI A BREVE TERMINE NEI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA”

(Comunicato alla Presidenza il 25 ottobre 2023)

Fra i punti salienti del Disegno di legge si segnalano:

  • la facoltà per i Comuni ad alta tensione abitativa di definire una soglia oltre la quale scatta la limitazione alle locazioni brevi. I parametri individuati sono: i. il rapporto tra posti letto negli immobili che si danno in locazione breve e i residenti, in modo da mantenere, a livello comunale, un rapporto accettabile di pressione turistica sul mercato residenziale; ii. l’impatto sui prezzi degli affitti o di acquisto degli alloggi una valutazione dell’espulsione di residenti prodotta dalla difficile convivenza in contesti condominiali;
  • la facoltà per i Comuni capoluogo di provincia e i Comuni ad alta tensione abitativa possono stabilire, con proprio regolamento, la soglia massima di unità immobiliari a uso abitativo, da aggiornare ogni cinque anni, che possono essere oggetto di locazione breve. Tale soglia può essere stabilita anche in modo differenziato tra specifiche zone del territorio comunale, sulla base di criteri specifici elencati nel Disegno di legge;
  • la facoltà (fino al raggiungimento della suddetta soglia) di concludere contratti di locazione breve comunque subordinata al rilascio all’aspirante locatore di un’autorizzazione di durata quinquennale per ciascuna unità immobiliare che si intende locare;
  • il mantenimento della possibilità, senza previa autorizzazione, di locazione breve della residenza principale del locatore per una durata massima fissata dal regolamento comunale di cui al comma 1, comunque non superiore a novanta giorni all’anno e della locazione, senza limiti temporali, di un singolo locale nella residenza principale del locatore;
  • la presenza di un dettagliato apparato sanzionatorio, esteso a chi esercita attività di intermediazione tra locatore e conduttore e modellato sulla falsariga di quelli previsti in molte leggi regionali, per l’inosservanza delle prescrizioni concernenti le strutture ricettive;
  • la definizione dei requisiti soggettivi dei locatari e il loro conseguimento di una formazione specifica ai fini della corretta gestione dell’attività, nonché dell’ottenimento di un CIR o CIR per ciascuna unità immobiliare;
  • la definizione dei requisiti di agibilità, igiene e sicurezza degli immobili da destinare a locazione breve;
  • la definizione di norme transitorie e finali, tra cui quella relativa all’autorizzazione transitoria concessa per una durata di sette anni esclusivamente per i soggetti che già esercitano tale attività e che rispettino i requisiti richiesti.

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