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CIN. DOPO L’OBBLIGO DI REGISTRAZIONE, DAL 2 NOVEMBRE SCATTANO L’ESPOSIZIONE ESTERNA DELLA TARGA E ALTRI ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA

A partire dal prossimo 2 novembre per ogni tipo di ogni struttura ricettiva, appartamento o stanza locati in affitto breve a scopo turistico scatta l’obbligo di esposizione del CIN (Codice Identificativo Nazionale) tramite targa posizionata sull’esterno dello stabile in cui l’attività si svolge. Il Codice verrà assegnato dal Ministero del Turismo attraverso procedura automatizzata e lo stesso Ministero gestirà anche la relativa Banca dati (BDSR). Per la mancata esposizione del CIN sono previste multe da 800 a 8.000 euro in relazione alle dimensioni dell’unità; le sanzioni scatteranno però effettivamente dal 2 gennaio 2025, passati ulteriori 60 giorni dall’entrata in vigore delle nuove regole.

Il CIN dovrà inoltre essere indicato in ogni annuncio, ovunque pubblicato o comunicato. I gestori dei principali portali online (come Booking o Airbnb) si sono impegnati a verificare prima della pubblicazione se il CIN sia presente negli annunci pubblicitari delle loro piattaforme.

L’iter che ha preceduto gli obblighi che scatteranno il 2 novembre è avvenuto in varie tappe.

Il CIN è divenuto obbligatorio per tutte le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a locazioni turistiche, a quelle destinate alle locazioni brevi, oltre che alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere a partire dalla conversione nella Legge n. 191/2023 del Decreto “Anticipi” (D.L. n. 145/2023). Dopodiché, conclusa la fase sperimentale, il 3 settembre 2024 l’avviso relativo all’entrata in funzione della Banca dati nazionale e del Portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN (Codice Identificativo Nazionale) delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103/2024.

Dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale a tutti i proprietari o gestori di attività ricettive, comprese quelle che si svolgono negli immobili residenziali (incluse le singole stanze), destinati a locazione breve o per finalità turistiche sono stati assegnati 60 giorni di tempo, con scadenza ultima fissata al 2 novembre 2024, per adeguarsi a quest’obbligo, evitando così le sanzioni previste all’art. 13 ter del D.L n. 145/2023. Quanti fossero stati già in possesso di un Codice Identificativo Regionale (i CIR/Codici Identificativi Regionali sono già operativi e obbligatori da alcuni anni in numerose Regioni, fra cui il Lazio) possono usufruire di ulteriori 60 giorni (in totale 120 giorni) per regolarizzarsi ottenendo il CIN, ora divenuto obbligatorio anche per essi.

Chi viceversa non fosse già provvisto di CIR, perché nuovo all’attività o perché già operativo abusivamente, potrà ottenere il CIN obbligatorio solo dopo aver acquisito il CIR: gli adempimenti regionali restano infatti in vigore anche con l’entrata in vigore dei nuovi obblighi stabiliti dalla recente normativa nazionale (cfr. M. Finizio, “Affitti brevi, tempi stretti per ottenere il doppio codice”, Il Sole 24 ore, 23 settembre 2024). E questo, si suppone, in quanto la nuova normativa demanda le attività di controllo e sanzione a livello locale.

Entro la prossima scadenza del 2 novembre tutte le unità immobiliari destinate alla locazione breve o per finalità turistiche dovranno inoltre essere in regola con gli ulteriori obblighi previsti dal comma 7, art. 13-ter del D.L n. 145/2023, relativi all’installazione dei rilevatori anti-incendio e degli estintori. Sono esonerate dall’installazione dei dispositivi antincendio solo le unità immobiliari non dotate di impianto a gas. In tutti gli altri casi l’assenza di tali dispositivi prevede sanzioni da 600 a 6.000 euro.

Un ulteriore obbligo riguarda infine la stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile a favore degli ospiti per danni provocati da terzi durante il soggiorno (la copertura dei danni ai proprietari è prevista da alcune piattaforme online, ma non da tutte).